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2.2.1 - INTERVENTI URGENTI
Si intendono tali gli interventi richiesti a seguito di oggettive
situazioni di emergenza che creano condizioni di disagio e
non-fruibilità dell’ufficio, dell’esercizio commerciale, etc.
Gli operatori che interverranno avranno il compito di impedire
l’aggravamento dei danni e, entro i limiti economici stabiliti,
ripristinando l’utilizzo normale dell’impianto o della struttura
danneggiata.
- 2.2.2 - INTERVENTI PROGRAMMATI
Si intendono tali gli interventi che soddisfano l’esigenza di ripristini
a regola d’arte di danni o manutenzioni ordinarie, che non rivestono
carattere di emergenza, e che possono essere eseguiti in tempi
prestabiliti e concordati.
La Centrale Operativa coordina e cura gli interventi richiesti,
esercitando il controllo delle lavorazioni e la verifica di congruità
dei costi e la convenienza delle scelte adottate.
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